Cos’è?
La cessione del credito è la possibilità, riconosciuta dall’articolo 121 del DL 34/2020 e aggiornata dalla legge dell'11 aprile 2023, n. 38, di optare, in alternativa alla detrazione fiscale:
- per un contributo, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore di beni e servizi relativi agli interventi agevolati (SCONTO IN FATTURA): il cliente paga solo la differenza;
- per la cessione di un credito d’imposta corrispondente alla detrazione spettante, ad altri soggetti, ivi inclusi istituti di credito e altri intermediari finanziari (CESSIONE A TERZI): il cliente paga l’intero ammontare e successivamente cede il credito.
La cessione si concretizza mediante comunicazione telematica all’Agenzia delle Entrate che deve essere effettuata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.
È previsto, inoltre, la possibilità di esercitare l’opzione per la cessione del credito anche per le rate residue non ancora fruite.
In caso di mancata comunicazione entro il termine previsto è possibile, in presenza di tutte le altre condizioni, inoltrare la comunicazione all’Agenzia delle Entrate entro il 30 novembre previo pagamento di una sanzione di 250 € (c.d. “remissione in bonis”).
Interventi per i quali è possibile optare per la cessione del credito
- Recupero del patrimonio edilizio: interventi di manutenzione straordinaria, di restauro e risanamento conservativo e di ristrutturazione edilizia effettuati sulle singole unità immobiliari nonché di manutenzione ordinaria effettuati sulle parti comuni degli edifici;
- Efficienza energetica;
- Adozione di misure antisismiche;
- Realizzazione box pertinenziale;
- Recupero o restauro della facciata degli edifici esistenti;
- Installazione di impianti fotovoltaici;
- Superamento ed eliminazione di barriere architettoniche;
- Installazione di colonnine per la ricarica dei veicoli elettrici se eseguiti contestualmente a interventi trainanti Superbonus.
Cosa è escluso:
- Altri interventi detraibili ma non rientranti in quelli riconducibili alle lettere a), b) o d) comma 1 art. 16-bis TUIR. Esempio: misure prevenzione atti illeciti (es. antifurto) e opere volte ad evitare infortuni domestici;
- Bonus verde;
- Bonus mobili.
Soggetti aventi diritto alla cessione del credito
Possono usufruire della cessione del credito tutti i soggetti che hanno redditi imponibili, indipendentemente dalla situazione di capienza/incapienza fiscale. Ad esempio rientrano negli aventi diritto i pensionati aventi la pensione minima, coloro che sono nel regime forfettario e i proprietari della sola abitazione principale.
È quindi un’opzione che permette anche a chi non paga IRPEF di recuperare ciò che non riuscirebbero a fare in sede di dichiarazione dei redditi.
Asseverazioni
Blocco cessioni crediti
Il decreto Legge 11/2023 del 16/2/2023, convertito in legge 38/2023 con modificazioni, ha previsto il blocco di tutte le cessioni del credito con le seguenti eccezioni:
a) Interventi di superamento barriere architettoniche
b) Interventi su immobili di IACP, ONLUS e Cooperative di abitazione
c) Interventi su immobili danneggiati dai terremoti successivi al 1/4/2009 o colpiti da alluvione delle Marche
d) Interventi Superbonus 110% riguardanti:
- Edifici unifamiliari con pratica edilizia presentata entro il 16/2/2023
- Condomini con pratica edilizia e delibera assembleare presentate entro il 16/2/2023
- Demolizione e ricostruzione con richiesta del titolo abilitativo presentata entro il 16/2 e progetti di riqualificazione urbana approvati entro il 16/2/2023 nei Comuni collocati in zone sismiche 1,2,3
e) Interventi per altri bonus edilizi, per i seguenti casi:
- Presentazione richiesta del titolo abilitativo, se necessaria, avvenuta entro il 16/2/2023
- Se in edilizia libera: inizio lavori o accordo vincolante di fornitura beni-servizi entro il 16/2. Tali situazioni possono essere dimostrate mediante il pagamento degli acconti entro il 16/2 o, in assenza di acconti, mediante dichiarazione sostitutiva di atto notorio attestante la presenza di un accordo vincolante di fornitura firmata da entrambe le parti
- Acquisto immobili in edifici interamente ristrutturati o case antisismiche, con titolo abilitativo richiesto entro il 16/2/2023

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Presso gli sportelli di CAF ACLI BERGAMO troverai l’assistenza per ottenere il Visto di conformità nei casi in cui è obbligatorio.
Potrai richiedere anche un appuntamento di consulenza preliminare per verificare la possibilità di accedere alle agevolazioni previsti.
Tariffe:
-
Per pratiche con Visto di Conformità: 1% del credito ceduto + IVA (con un minimo di 250 €)
- Per pratiche senza Visto di Conformità: 50 €
CAF ACLI Bergamo può inoltre fare da intermediario alla trasmissione all’AdE nei casi in cui non ci sia l’obbligo del Visto.